Sempre più spesso nei dei condomini si ravvisa l’esigenza di installare telecamere di videosorveglianza al fine di scoraggiare le intrusioni da parte di malintenzionati.

Questo pone alcuni dubbi interpretativi della norma che legifera su tale argomento in quanto, la prima preoccupazione è quella relativa alla “lesione della privacy” di ogni abitante del condominio stesso.

La prima domanda che viene posta a noi amministratori è quella relativa alle maggioranze da raggiungere in assemblea.

Quesiti e segnalazioni rivolti all’Autorità della Privacy hanno posto il caso in cui l’intero condominio intende installare videocamere in aree comuni quali portoni d’ingresso, androni, cortili, scale, parcheggi, anche presso residence o multiproprietà.

Il problema principale è la garanzia che i diritti di tutti vengano rispettati: se da un lato c’è “l’esigenza di sicurezza delle persone e di tutela di beni comuni”, dall’altro è impossibile ignorare “la preoccupazione dei singoli che gli impianti di videosorveglianza possano incidere sulla libertà di muoversi, senza essere controllati, nel proprio domicilio e all’interno delle aree comuni”.

Per tali motivi, l’installazione di telecamere in spazi comuni, richiedeva, prima dell’emanazione della riforma, l’unanimità del consenso assembleare. La riforma del condominio prevede, ai sensi del nuovo art. 1122-ter c.c., che “le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’art. 1136 c.c.”.

La Cassazione con sentenza n. 71 del 3 gennaio scorso, ha confermato quanto contenuto nella riforma precisando, quindi che, per installare impianti di videosorveglianza sia necessaria l’approvazione della maggioranza di cui al II Co. dell’art. 1136 c.c. (sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio…)

In merito alla privacy, la Cassazione ha sentenziato che non sussiste violazione dell’altrui diritto alla riservatezza “nel caso in cui un soggetto effettui riprese dell’area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso, trattandosi di luoghi destinati all’uso di un numero indeterminato di persone e esclusi dalla tutela di cui all’articolo 615-bis c.p.”.