DL Cura Italia

Bonus DL Cura Italia

Già in un nostro precedente articolo si è parlato dei bonus previsti dal DL Cura Italia. Riportiamo in questo articolo maggiori dettagli. Per il precedente articolo consultare il seguente link:  https://www.summaetlex.com/decreto-cura-italia

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19

Per fronteggiare l’emergenza sanitaria ed a seguito della necessaria sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, il Governo ha istituito speciali congedi validi per:

  • i lavoratori dipendenti del settore privato, 
  • i lavoratori iscritti alla Gestione separata 
  • gli autonomi.

Si tratta di un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile.

In alternativa ai congedi, a decorrere da 17 marzo 2020, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia.

Per i professionisti non iscritti all’INPS, il bonus potrà essere corrisposto subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. 

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico

Dal 5 marzo 2020 anche per i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all’articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. 

L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. 

Indennità una tantum

È riconosciuta un’indennità una tantum di ammontare pari a 600 euro in favore delle seguenti categorie di lavoratori: 

  • liberi professionisti titolari di partita iva (attiva alla data del 23 febbraio 2020) e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (attivi alla medesima data), iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; 
  • co.co.co. che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (gestione Artigiani e Commercianti), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla medesima data; 
  • operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo; 
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo

 Tali indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.