A seguito dell’emanazione del Decreto Cura ItaliaD.L. 18/2020 sono state introdotte nuove disposizioni.

Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori

Ai professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 Febbraio 2020 ed iscritti alla Gestione Separata INPS non titolari di pensioni e non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria, è riconosciuta un’indennità di euro 600 per il mese di marzo. Tale indennità non concorrerà alla formazione del reddito.

La domanda dovrà essere presentata attraverso l’INPS. Al momento non si conoscono le modalità. 

Stessa indennità e con le medesime modalità di erogazione e richiesta è riconosciuta ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti dell’INPS, ed ai lavoratori titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla data del 23 Febbraio 2020.

I professionisti iscritti agli ordini professionali potranno usufruire del reddito di ultima istanza.

Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

Anche ai lavoratori autonomi potranno accedere al Fondo Gasparrini. Il “Fondo Gasparrini” è un fondo di solidarietà per i mutui stipulati per l’acquisto della prima casa. Ora potranno accedere anche i lavoratori autonomi ed i professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. Per accedere al fondo non è prevista la presentazione del modello ISEE.

Le piccole e medie imprese, previa comunicazione, possono avvalersi per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale della seguente agevolazione: il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato ulteriormente; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

Tutti i versamenti in scadenza a marzo 2020 vengono posticipati al 31/05/2020 per tutti i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 2.000.000 di euro.

Tutti i versamenti in scadenza a marzo 2020 e aprile 2020  vengono posticipati al 31/05/2020  per tutti i contribuenti con sede in uno dei comuni della zona “rossa” oppure che svolgano le seguenti attività: bar, pasticcerie, ristoranti, centri benessere (si attendono ulteriori specifiche).

Per tutti coloro che non rientrano in queste citate categorie, i versamenti in scadenza il 16/03/2020 sono prorogati al 20/03/2020.

Tutti gli adempimenti tributari e fiscali scadenti nel periodo 8 marzo – 31 maggio sono prorogati al 30 giugno 2020.

Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il credito potrà essere utilizzato in compensazione. Non spetta alle attività rientranti negli allegati 1 e 2 del DPCM 6/2020 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/11/20A01605/sg

Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (30 giugno 2020). Si attendono chiarimenti in merito per le rateazioni già in corso; per queste sembra non essere possibile ottenere la sospensione.

Ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione del Civ-19

La validità dei documenti di identità con scadenza successiva alla data di entrata in vigore del decreto (17/03/2020) è automaticamente prorogata al 31 agosto 2020.

L’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio d’esercizio 2019 è prorogata al 180° giorno successivo alla chiusura dell’esercizio (29 giugno 2020).