E’ prossima la scadenza dell’IMU e della TASI; il 16 giugno si è tenuti al versamento delle imposte sugli immobili.

Come ogni anno, sarà possibile effettuare il pagamento considerando il 50% dell’imposta pagata nell’anno precedente, per poi eventualmente conguagliare la differenza in sede di saldo a dicembre. Un aspetto particolare riveste la categoria degli immobili così detti “merce”. Su questi immobili non è dovuta l’IMU, mentre viene pagata in maniera ordinaria la TASI. Per immobili “merce” si fa riferimento agli immobili costruiti (o ristrutturati) dalle imprese edili e destinati alla vendita. Pertanto al fine di scontare l’esenzione IMU è necessario che gli immobili costruiti/ristrutturati siano iscritti nelle rimanenze come merci non ancora vendute. Questa è la condizione necessaria al fine di usufruire della citata esenzione, e decade qualora l’immobile venga affittato o iscritto a patrimonio tra le immobilizzazioni.

“ Art. 13 D.L. 201/2011 c. 9 bis: a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”.

Al fine di poter usufruire dell’esenzione è obbligatorio da parte delle imprese proprietarie la presentazione della dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.