In questi giorni coloro che hanno presentato istanza per la definizione agevolata delle cartelle Equitalia stanno ricevendo le lettere di responso.

Per provvedere alla definizione agevolata di cui al D.L. 193/2016, il contribuente debitore doveva presentare entro il 21 aprile 2017 apposita istanza. Equitalia ha fornito con un apposito avviso una guida pratica di assistenza alla lettura delle comunicazioni. Da tale avviso si evince come il mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima/unica rata della “rottamazione” ottenuta, rende inefficace la definizione agevolata. Non solo; non sarà possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateazione, salvo per le cartelle notificate da meno di 60 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di definizione agevolata, con conseguente azione di recupero coattivo da parte dell’Agente della Riscossione in caso di mancato pagamento del debito originario.

Ma cosa accade alle dilazioni in essere? Si ricorda infatti che era possibile richiedere la definizione agevolata anche per i ruoli per i quali era già stato approvato un piano di dilazione purché in regola con i pagamenti con scadenza fino al 31 dicembre 2016.

Cosa fare in caso di mancato pagamento?

In caso di mancato pagamento della prima/unica rata della definizione agevolata, il piano di rateazione in essere potrà essere ripreso in quanto non oggetto di revoca automatica. Unico nodo da sciogliere riguarda la data limite delle rateazioni in essere; mentre secondo Equitalia la facoltà di riprendere la dilazione pregressa è consentita anche per le dilazioni ottenute entro la data la data di presentazione dell’istanza, l’Agenzia delle Entrate nella circolare n° 2/2017 fa espresso riferimento solo ai piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016, data di entrata in vigore del D.L. 193/2016.

Dovrebbe trovare però ragionevolmente applicazione la disposizione normativa (art. 19 D.P.R. 602/73) che prevede, in caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, la possibilità per il debitore allo scadere della sospensione di richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo nello stesso numero di rate non versate del piano originario.

Ci si augura vengano forniti ulteriori chiarimenti.