La terra nel Centro Italia continua a “tremare” e così le tasche dei contribuenti che da quasi un anno si trovano a dover combattere per ricostruire il loro paese, il proprio lavoro, la propria vita.

Il governo con il Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017 avente per oggetto “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli Enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24.04.2017, si è occupato di introdurre disposizioni tese a favorire la ricostruzione e la riorganizzazione delle attività economiche nei paesi duramente colpiti dagli eventi sismici del 2016.

La normativa prevede quanto segue nel Titolo III “Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate” prevede all’articolo 43 quater del D.L. n. 50 del 24.04.2017, anche nel suo testo di conversione in Legge, che “1. All’articolo 48 del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente: «1-quater.

terremotati

Con riferimento al periodo d’imposta 2016, al fine di superare le difficoltà che si possono verificare per l’insufficienza dell’ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d’imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti nei territori di cui all’articolo 1, comma 1, del presente Decreto, anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate nell’articolo 51-bis del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98».

Il contribuente potrà presentare il modello 730 “senza sostituto” anche in presenza del sostituto d’imposta (l’azienda presso la quale lavora), ottenendo così il rimborso del credito fiscale direttamente dall’Agenzia delle Entrate senza dover gravare sulla liquidità dell’azienda dove lavora per permettere loro di “ricostruire dalle macerie”.

La norma quindi garantisce un rimborso sicuro e rapido eseguito direttamente dall’Agenzia delle Entrate!

Il datore di lavoro dovrà aver cura, in occasione della prossima Certificazione Unica, di indicare che il rimborso non è stato eseguito direttamente.