Alla luce di quanto previsto dal nuovo D.lgs. 90/2017, con l’entrata in vigore dal 04/07/2017 importanti novità impattano sugli Studi dei Professionisti per quanto concerne gli obblighi di antiriciclaggio. In particolare occorre evidenziare il profilo di rischio della clientela attuando le nuove procedure sia per nuovi clienti che per quelli già in essere.

obblighi, identificazioneIl Legislatore ha ritenuto opportuno che i clienti, diversi dalle persone fisiche, rilascino una dichiarazione in cui siano presenti le informazioni necessarie al soggetto obbligato (studio professionale) per svolgere una adeguata verifica della clientela, comprese quelle sulla titolarità effettiva. Apportando pertanto le modifiche agli obblighi del cliente (previsti ora dall’art. 22 del Dlgs. 231/2007 in luogo dell’art. 21) il Legislatore ne ha ampliato le responsabilità

·        fino al 03/07/2017, il D.lgs. 231/2007, prevedeva, all’art. 21 che:

1. I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente Decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell’identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.

·        dal 04/07/2017, gli obblighi sono stati così modificati:

1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

2. Per le finalità di cui al presente Decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all’adeguata verifica della clientela.

obblighi, identificazione

IL TITOLARE EFFETTIVO

L’identificazione della titolarità effettiva ha subito importanti novità dove al comma 4 chiarisce che, nel caso in cui ci si trovasse nell’impossibilità di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

A differenza di quanto accadeva prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 90/2017 (nel caso di cooperative con più soci con quote inferiori o pari al 25%), per i clienti diversi da persona fisica dovrà essere SEMPRE individuata la titolarità effettiva”

NUOVA DEFINIZIONE DI PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA

Il D.lgs. 90/2017 ha ampliato il PEP (Politically Exposed Persons) ampliando il perimetro delle PEP (art.1 c.2 lett. dd) che dal 04/07/2017 comprede anche le figure residenti in Italia (prima solo le residenti all’Estero) ed i familiari che intrattengono stretti legami con loro.

Nuove procedure da attuare all’interno degli Studi Professionali dal 04/07/2017

Le modifiche riguardano innanzitutto la modulistica da adottare ed in particolare:

1.    La dichiarazione fornita al soggetto obbligato dal cliente (art.22 invece che art.21);

2.    Individuazione della “titolarità effettiva” del cliente (art.20 comma 4);

3.    Valutazione del rischio sulla base dei nuovi criteri (artt.15 -16);

4.    La definizione di Persona Politicamente Esposta;

5.    Completamento dell’adeguata verifica (artt.17 – 18 – 19).