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	<title>Agevolazioni fiscali Archivi - Summa et lex</title>
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	<description>Studio professionale Summa et Lex, un team di professionisti in grado di offrire consulenza ed assistenza completa in campo commerciale e legale.</description>
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	<title>Agevolazioni fiscali Archivi - Summa et lex</title>
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		<title>Emanazione del Decreto Cura Italia</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Stefano Sasso]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2020 17:05:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Adempimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Agevolazioni fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Proroghe e scadenze]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>A seguito dell’emanazione del Decreto Cura ItaliaD.L. 18/2020 sono state introdotte nuove disposizioni. Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori Ai professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 Febbraio 2020 ed iscritti alla Gestione Separata INPS non titolari di pensioni e non iscritti ad altra  [...]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>A seguito dell’emanazione del Decreto Cura ItaliaD.L. 18/2020 sono state introdotte nuove disposizioni.</p>
<h3><b>Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori</b></h3>
<p>Ai professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 Febbraio 2020 ed iscritti alla Gestione Separata INPS non titolari di pensioni e non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria, è riconosciuta un’indennità di euro 600 per il mese di marzo. Tale indennità non concorrerà alla formazione del reddito.</p>
<p>La domanda dovrà essere presentata attraverso l’INPS. Al momento non si conoscono le modalità.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>Stessa indennità e con le medesime modalità di erogazione e richiesta è riconosciuta ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti dell’INPS, ed ai lavoratori titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla data del 23 Febbraio 2020.</p>
<p>I professionisti iscritti agli ordini professionali potranno usufruire del reddito di ultima istanza.</p>
<h3><b>Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario</b></h3>
<p>Anche ai lavoratori autonomi potranno accedere al Fondo Gasparrini. Il “Fondo Gasparrini” è un fondo di solidarietà per i mutui stipulati per l’acquisto della prima casa. Ora potranno accedere anche i lavoratori autonomi ed i professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. Per accedere al fondo <b>non</b> è prevista la presentazione del modello ISEE.</p>
<p>Le piccole e medie imprese, previa comunicazione, possono avvalersi per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale della seguente agevolazione: il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato ulteriormente; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.</p>
<h3><b>Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese</b></h3>
<p>Tutti i versamenti in scadenza a marzo 2020 vengono posticipati al <b>31/05/2020</b> per tutti i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 2.000.000 di euro.</p>
<p>Tutti i versamenti in scadenza a marzo 2020 e aprile 2020<span class="Apple-converted-space"> </span> vengono posticipati al <b>31/05/2020<span class="Apple-converted-space"> </span></b> per tutti i contribuenti con sede in uno dei comuni della zona “rossa” oppure che svolgano le seguenti attività: bar, pasticcerie, ristoranti, centri benessere (si attendono ulteriori specifiche).</p>
<p>Per tutti coloro che non rientrano in queste citate categorie, i versamenti in scadenza il 16/03/2020 sono prorogati al 20/03/2020.</p>
<p>Tutti gli adempimenti tributari e fiscali scadenti nel periodo 8 marzo &#8211; 31 maggio sono prorogati al 30 giugno 2020.</p>
<p>Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il credito potrà essere utilizzato in compensazione. Non spetta alle attività rientranti negli allegati 1 e 2 del DPCM 6/2020 <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/11/20A01605/sg">https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/11/20A01605/sg</a></p>
<p>Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (30 giugno 2020). Si attendono chiarimenti in merito per le rateazioni già in corso; per queste sembra non essere possibile ottenere la sospensione.</p>
<h3><b>Ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione del Civ-19</b></h3>
<p>La validità dei documenti di identità con scadenza successiva alla data di entrata in vigore del decreto (17/03/2020) è automaticamente prorogata al 31 agosto 2020.</p>
<p>L’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio d’esercizio 2019 è prorogata al 180° giorno successivo alla chiusura dell’esercizio (29 giugno 2020).</p>
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		<title>Decreto salva economia &#8211; Proroga al 20 marzo 2020</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Stefano Sasso]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 11:27:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Adempimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Agevolazioni fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Proroghe e scadenze]]></category>
		<category><![CDATA[decreto "salva economia"]]></category>
		<category><![CDATA[Proroga versamenti]]></category>
		<category><![CDATA[salva economia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L'esame del decreto "salva economia" è previsto per questa mattina. Le varie bozze circolate contengono per tutti indistintamente un rinvio al 20 marzo 2020 dei versamenti in scadenza oggi . Per particolari categorie di soggetti è previsto un termine più ampio per procedere al versamento, in dettaglio: per i soggetti indicati espressamente nel decreto "salva economia" di  [...]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div></div>
<div><img decoding="async" class="alignleft wp-image-13117" title="Decreto salva economia" src="https://www.summaetlex.com/wp-content/uploads/2020/03/salva-economia.jpg" alt="" width="258" height="144" srcset="https://www.summaetlex.com/wp-content/uploads/2020/03/salva-economia-200x112.jpg 200w, https://www.summaetlex.com/wp-content/uploads/2020/03/salva-economia.jpg 301w" sizes="(max-width: 258px) 100vw, 258px" />L&#8217;esame del decreto &#8220;salva economia&#8221; è previsto per questa mattina. Le varie bozze circolate contengono per tutti indistintamente un rinvio al <u>20 marzo 2020</u> dei versamenti in scadenza oggi . Per particolari categorie di soggetti <u><b>è previsto un termine più ampio per procedere al versamento</b></u>, in dettaglio:</div>
<div>
<ul>
<li>per i soggetti indicati espressamente nel decreto &#8220;salva economia&#8221; di prossima emanazione (particolari categorie, e per imprese con sede in determinati comuni) si ipotizza un rinvio di tutti i pagamenti <u>in scadenza a marzo e di aprile</u> al <u><b>31/05/2020</b></u> senza sanzioni e senza interessi. Il pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione o in 5 rate mensili;</li>
<li>per i soggetti con un volume di ricavi dell&#8217;anno 2019 inferiore a 2.000.000 di euro, il rinvio di tutti i pagamenti <u>in scadenza a marzo</u> al <u><b>31/05/2020</b></u> senza sanzioni e senza interessi. Il pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione o in 5 rate mensili;</li>
</ul>
<p><a href="https://www.eutekne.info/Sezioni/articolo.aspx?id=778052">https://www.eutekne.info/Sezioni/articolo.aspx?id=778052</a></p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
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		<title>Rottamazione cartelle-bis &#8211; Apertura ruoli 2017</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Orefice]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2017 16:45:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Adempimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Agevolazioni fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa vigente]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Tasse ed imposte]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il 16 ottobre 2017 è stato pubblicato sulla G.U. n. 242 il D.L. n. 148/2017 che nell’art.1, introduce la riapertura della rottamazione dei ruoli, la cosiddetta “rottamazione-bis”. La nuova rottamazione, riguarderà i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio al 30 settembre 2017. L’altra novità riguarderà la possbilità per i soggetti che non hanno  [...]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il 16 ottobre 2017 è stato pubblicato sulla G.U. n. 242 il D.L. n. 148/2017 che nell’art.1, introduce la <strong>riapertura della rottamazione dei ruoli</strong>, la cosiddetta <strong>“rottamazione-bis”</strong>.</p>
<p>La nuova rottamazione, riguarderà i <strong>carichi affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio al 30 settembre 2017. </strong>L’altra novità riguarderà la possbilità per i soggetti che <strong>non hanno pagato anche una sola delle prime due rate della precedente</strong>, di essere riammessi nonostante ad oggi, risulterebbero decaduti dal beneficio della definizione agevolata.</p>
<p>Coinvolge anche i <strong>contribuenti esclusi dalla precedente</strong>, ossia coloro che si erano visti respingere l’istanza poiché, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 193/2016 (24/10/2016), avevano un piano di rateazione in corso senza aver pagato le rate con scadenza fino al 31 dicembre 2016.</p>
<p><strong><u>SOGGETTI BENEFICIARI</u></strong></p>
<p><img decoding="async" class="alignright wp-image-13024" title="rottamazione" src="https://www.summaetlex.com/wp-content/uploads/2017/11/images-5.jpg" alt="rottamazione" width="238" height="169" srcset="https://www.summaetlex.com/wp-content/uploads/2017/11/images-5-200x142.jpg 200w, https://www.summaetlex.com/wp-content/uploads/2017/11/images-5.jpg 266w" sizes="(max-width: 238px) 100vw, 238px" /></p>
<p>Viene di fatto concessa ai seguenti contribuenti:</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><strong>Morosi nella prima rottamazione;</strong></li>
<li><strong>Esclusi nella prima rottamazione;</strong></li>
<li><strong>Con carichi tributari iscritti a ruolo dal 1° gennaio al 30 settembre 2017</strong></li>
</ul>
<p><strong><u>SCADENZE</u></strong></p>
<p>Le scadenze per le tre tipologie di contribuenti, possono essere così riassunte:</p>
<ul>
<li>Per i contribuenti<strong> morosi nella prima rottamazione </strong>e pertanto decaduti dal beneficio:</li>
</ul>
<p><strong>30/11/2017 </strong>– Pagamento rate non pagate;</p>
<ul>
<li>Per i contribuenti<strong> esclusi nella prima rottamazione: </strong></li>
</ul>
<p><strong>31/10/2017 </strong>– predisposizione e pubblicazione modello di adesione da parte dell’agente della riscossione</p>
<p><strong>31/12/2017 </strong>– presentazione istanza di rottamazione</p>
<p><strong>31/03/2018 </strong>– comunicazione da parte dell’agente della riscossione dell’ammontare delle rate scadute</p>
<p><strong>31/05/2018 </strong>– pagamento in un’unica soluzione delle rate arretrate relative al precedente piano di dilazione</p>
<p><strong>31/07/2018 </strong>– comunicazione, <u>ai soggetti riammessi</u>, da parte dell’agente della riscossione degli importi da versare</p>
<p><strong>30/09/2018 </strong>– pagamento, <u>per i soggetti riammessi</u>, della prima o unica rata</p>
<p><strong>31/10/2018 </strong>&#8211; pagamento, <u>per i soggetti riammessi</u>, della seconda rata</p>
<p><strong>30/11/2018 </strong>&#8211; pagamento, <u>per i soggetti riammessi</u>, della terza e ultima rata</p>
<ul>
<li>Per i contribuenti <strong>con carichi iscritti a ruolo nel 2017: </strong></li>
</ul>
<p><strong>31/03/2018 – </strong>comunicazione da parte dell’agente della riscossione dei carichi affidati ma non ancora notificati</p>
<p><strong>15/05/2018 – </strong>presentazione istanza</p>
<p><strong>30/06/2018 – </strong>comunicazione da parte dell’agente della riscossione degli importi dovuti</p>
<p><strong>31/07/2018 &#8211; </strong>pagamento della prima o unica rata</p>
<p><strong>30/09/2018 &#8211; </strong>pagamento della seconda rata</p>
<p><strong>31/10/2018 &#8211; </strong>pagamento della terza rata</p>
<p><strong>30/11/2018 &#8211; </strong>pagamento della quarta rata</p>
<p><strong>28/02/2019 &#8211; </strong>pagamento della quinta e ultima rata</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignright wp-image-13025 size-medium" title="nuovo ruolo" src="https://www.summaetlex.com/wp-content/uploads/2017/11/images-300x168.jpg" alt="nuovo ruolo" width="300" height="168" srcset="https://www.summaetlex.com/wp-content/uploads/2017/11/images-200x112.jpg 200w, https://www.summaetlex.com/wp-content/uploads/2017/11/images.jpg 300w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p><strong><u>DEROGHE</u></strong></p>
<p>La nuova cosiddetta &#8220;bis&#8221;, non si rivolge alla totalità dei contribuenti esclusi nella prima rottamazione. La bis, <u>paradossalmente</u>, apre le porte ai soggetti decaduti per aver omesso o ritardato il pagamento delle prime due rate di luglio e settembre mentre continua ad escludere i soggetti che, consapevoli di non poter ottemperare alle scadenze imposte, non avevano presentato istanza di rottamazione entro il 21 aprile 2017, vista la conseguente decadenza dal beneficio in caso di mancato pagamento della prima rata.</p>
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		<title>730/2017 Rimborso per paesi terremotati</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Orefice]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2017 21:50:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agevolazioni fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa vigente]]></category>
		<category><![CDATA[Tasse ed imposte]]></category>
		<category><![CDATA[730/2017]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[contribuente]]></category>
		<category><![CDATA[decreto legge 50]]></category>
		<category><![CDATA[modello 730]]></category>
		<category><![CDATA[normativa]]></category>
		<category><![CDATA[paesi terremotati]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La terra nel Centro Italia continua a “tremare” e così le tasche dei contribuenti che da quasi un anno si trovano a dover combattere per ricostruire il loro paese, il proprio lavoro, la propria vita. Il governo con il Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017 avente per oggetto “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore  [...]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="prose">
<p>La terra nel Centro Italia continua a “tremare” e così le tasche dei contribuenti che da quasi un anno si trovano a dover combattere per ricostruire il loro paese, il proprio lavoro, la propria vita.</p>
<blockquote><p>Il governo con il Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017 avente per <em>oggetto “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli Enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” che è stato </em>pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24.04.2017, si è occupato di introdurre disposizioni tese a favorire la ricostruzione e la riorganizzazione delle attività economiche nei paesi duramente colpiti dagli eventi sismici del 2016.</p></blockquote>
<p>La normativa prevede quanto segue nel Titolo III “Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate” prevede all’articolo 43 quater del D.L. n. 50 del 24.04.2017, anche nel suo testo di conversione in Legge, che “1. All’articolo 48 del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente: «1-quater.</p>
<h2><img decoding="async" class="left alignright" title="terremotati" src="https://media.licdn.com/mpr/mpr/shrinknp_400_400/AAEAAQAAAAAAAAsuAAAAJDY0MzA0ZTMwLWJmODMtNDRjZi05MzRlLTU0YmNkOTE0NzcwNg.jpg" alt="terremotati" width="261" height="379" /></h2>
<p style="text-align: left;">Con riferimento al periodo d’imposta 2016, al fine di superare le difficoltà che si possono verificare per l’insufficienza dell’ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d’imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti nei territori di cui all’articolo 1, comma 1, del presente Decreto, anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate nell’articolo 51-bis del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98».</p>
<p>Il contribuente potrà presentare il modello 730 “senza sostituto” anche in presenza del sostituto d’imposta (l’azienda presso la quale lavora), ottenendo così il rimborso del credito fiscale direttamente dall’Agenzia delle Entrate senza dover gravare sulla liquidità dell’azienda dove lavora per permettere loro di “ricostruire dalle macerie”.</p>
<p>La norma quindi garantisce un rimborso sicuro e rapido eseguito direttamente dall’Agenzia delle Entrate!</p>
<p>Il datore di lavoro dovrà aver cura, in occasione della prossima Certificazione Unica, di indicare che il rimborso non è stato eseguito direttamente.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<div id="floating-share-button"></div>
<div class="article-content-footer"></div>
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			</item>
		<item>
		<title>Nuovo credito d’imposta per videosorveglianza per privati</title>
		<link>https://www.summaetlex.com/il-nuovo-credito-di-imposta/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Orefice]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2017 14:37:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agevolazioni fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Tasse ed imposte]]></category>
		<category><![CDATA[730/2017]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Legge di Stabilità 2016 ha istituito per le spese sostenute dalle “persone fisiche” in relazione all’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di allarme un credito d’imposta da inserire nel 730/2017 o nel Mod. Redditi 2017 Pf. Il credito d’imposta, pari al 100% dell’importo, andava richiesto con istanza telematica all’Agenzia delle Entrate dal 20.02.2017  [...]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>La Legge di Stabilità 2016 ha istituito per le spese sostenute dalle “persone fisiche” in relazione all’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di allarme un credito d’imposta da inserire nel 730/2017 o nel Mod. Redditi 2017 Pf.</p>
<p>Il credito d’imposta, pari al 100% dell’importo, andava richiesto con istanza telematica all’Agenzia delle Entrate dal 20.02.2017 al 20.03.2017 utilizzando il software denominato “Creditovideosorveglianza”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.</p>
<p>La condizione per poter fruire di tale credito d’imposta era che tali spese dovevano essere sostenute in relazione ad immobili non utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo.</p>
<p>Nel caso in cui l’immobile fosse stato adibito promiscuamente all’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo e all’uso personale o familiare del contribuente, il credito d’imposta in esame spetta nella misura ridotta del 50%.</p>
<blockquote><p>Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2016, rispettivamente nel modello 730/2017 al rigo G12 o nel mod. REDDITI 2017 PF al rigo CR17.</p></blockquote>
<p>Si precisa che per le spese sostenute per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme non è possibile beneficiare anche della detrazione Irpef del 50% delle spese stesse spettante, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lett. f), del TUIR per lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.</p>
<p>Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 7/E/2017, considerato che la citata detrazione del 50% “è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare gli interventi sugli immobili e non riguarda anche il contratto stipulato con un istituto di vigilanza, ha reso possibile fruire del credito d’imposta per le spese sostenute per la stipula di tale contratto e, contemporaneamente, della detrazione del 50 per cento delle spese per l’installazione di sistemi di videosorveglianza purché siano oggetto di “autonoma fatturazione”.</p>
<h3><strong>Come utilizzare il credito d’imposta videosorveglianza</strong></h3>
<p>Per fruire del credito d’imposta, esso deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2016 (modello 730/2017 o modello REDDITI PF 2017) ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell&#8217;art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, <strong>a decorrere dal 30.03.2017</strong></p>
<p>Il modello F24 con codice tributo “6874” per l’utilizzo di tale credito, deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate.</p>
<p>In alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi d&#8217;impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante direttamente in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi fino a capienza delle imposte stesse.</p>
<p>L’eventuale ammontare del credito d&#8217;imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale.</p>
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