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	<title>730/2017 Archivi - Summa et lex</title>
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	<description>Studio professionale Summa et Lex, un team di professionisti in grado di offrire consulenza ed assistenza completa in campo commerciale e legale.</description>
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		<title>730/2017 Rimborso per paesi terremotati</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Orefice]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2017 21:50:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agevolazioni fiscali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La terra nel Centro Italia continua a “tremare” e così le tasche dei contribuenti che da quasi un anno si trovano a dover combattere per ricostruire il loro paese, il proprio lavoro, la propria vita. Il governo con il Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017 avente per oggetto “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore  [...]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="prose">
<p>La terra nel Centro Italia continua a “tremare” e così le tasche dei contribuenti che da quasi un anno si trovano a dover combattere per ricostruire il loro paese, il proprio lavoro, la propria vita.</p>
<blockquote><p>Il governo con il Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017 avente per <em>oggetto “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli Enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” che è stato </em>pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24.04.2017, si è occupato di introdurre disposizioni tese a favorire la ricostruzione e la riorganizzazione delle attività economiche nei paesi duramente colpiti dagli eventi sismici del 2016.</p></blockquote>
<p>La normativa prevede quanto segue nel Titolo III “Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate” prevede all’articolo 43 quater del D.L. n. 50 del 24.04.2017, anche nel suo testo di conversione in Legge, che “1. All’articolo 48 del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente: «1-quater.</p>
<h2><img fetchpriority="high" decoding="async" class="left alignright" title="terremotati" src="https://media.licdn.com/mpr/mpr/shrinknp_400_400/AAEAAQAAAAAAAAsuAAAAJDY0MzA0ZTMwLWJmODMtNDRjZi05MzRlLTU0YmNkOTE0NzcwNg.jpg" alt="terremotati" width="261" height="379" /></h2>
<p style="text-align: left;">Con riferimento al periodo d’imposta 2016, al fine di superare le difficoltà che si possono verificare per l’insufficienza dell’ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d’imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti nei territori di cui all’articolo 1, comma 1, del presente Decreto, anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate nell’articolo 51-bis del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98».</p>
<p>Il contribuente potrà presentare il modello 730 “senza sostituto” anche in presenza del sostituto d’imposta (l’azienda presso la quale lavora), ottenendo così il rimborso del credito fiscale direttamente dall’Agenzia delle Entrate senza dover gravare sulla liquidità dell’azienda dove lavora per permettere loro di “ricostruire dalle macerie”.</p>
<p>La norma quindi garantisce un rimborso sicuro e rapido eseguito direttamente dall’Agenzia delle Entrate!</p>
<p>Il datore di lavoro dovrà aver cura, in occasione della prossima Certificazione Unica, di indicare che il rimborso non è stato eseguito direttamente.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
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		<title>Nuovo credito d’imposta per videosorveglianza per privati</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Orefice]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2017 14:37:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agevolazioni fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
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		<category><![CDATA[sistemi di videosorveglianza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Legge di Stabilità 2016 ha istituito per le spese sostenute dalle “persone fisiche” in relazione all’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di allarme un credito d’imposta da inserire nel 730/2017 o nel Mod. Redditi 2017 Pf. Il credito d’imposta, pari al 100% dell’importo, andava richiesto con istanza telematica all’Agenzia delle Entrate dal 20.02.2017  [...]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>La Legge di Stabilità 2016 ha istituito per le spese sostenute dalle “persone fisiche” in relazione all’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di allarme un credito d’imposta da inserire nel 730/2017 o nel Mod. Redditi 2017 Pf.</p>
<p>Il credito d’imposta, pari al 100% dell’importo, andava richiesto con istanza telematica all’Agenzia delle Entrate dal 20.02.2017 al 20.03.2017 utilizzando il software denominato “Creditovideosorveglianza”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.</p>
<p>La condizione per poter fruire di tale credito d’imposta era che tali spese dovevano essere sostenute in relazione ad immobili non utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo.</p>
<p>Nel caso in cui l’immobile fosse stato adibito promiscuamente all’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo e all’uso personale o familiare del contribuente, il credito d’imposta in esame spetta nella misura ridotta del 50%.</p>
<blockquote><p>Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2016, rispettivamente nel modello 730/2017 al rigo G12 o nel mod. REDDITI 2017 PF al rigo CR17.</p></blockquote>
<p>Si precisa che per le spese sostenute per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme non è possibile beneficiare anche della detrazione Irpef del 50% delle spese stesse spettante, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lett. f), del TUIR per lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.</p>
<p>Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 7/E/2017, considerato che la citata detrazione del 50% “è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare gli interventi sugli immobili e non riguarda anche il contratto stipulato con un istituto di vigilanza, ha reso possibile fruire del credito d’imposta per le spese sostenute per la stipula di tale contratto e, contemporaneamente, della detrazione del 50 per cento delle spese per l’installazione di sistemi di videosorveglianza purché siano oggetto di “autonoma fatturazione”.</p>
<h3><strong>Come utilizzare il credito d’imposta videosorveglianza</strong></h3>
<p>Per fruire del credito d’imposta, esso deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2016 (modello 730/2017 o modello REDDITI PF 2017) ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell&#8217;art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, <strong>a decorrere dal 30.03.2017</strong></p>
<p>Il modello F24 con codice tributo “6874” per l’utilizzo di tale credito, deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate.</p>
<p>In alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi d&#8217;impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante direttamente in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi fino a capienza delle imposte stesse.</p>
<p>L’eventuale ammontare del credito d&#8217;imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.summaetlex.com/il-nuovo-credito-di-imposta/">Nuovo credito d’imposta per videosorveglianza per privati</a> proviene da <a href="https://www.summaetlex.com">Summa et lex</a>.</p>
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